Come vengono definite e ripartite le spese straordinarie per i figli minori e per quelli maggiorenni non ancora autosufficienti.

Nel contesto della separazione o del divorzio, uno dei temi più delicati riguarda la gestione economica dei figli, soprattutto quando si tratta di distinguere tra spese ordinarie coperte dall’assegno di mantenimento e spese straordinarie (o extra assegno) che richiedono ulteriori contributi da parte di entrambi i genitori.

Lo scorso mese di giugno (2025) Corte d’Appello di Milano, Tribunale di Milano, Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano e l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano hanno delineato ed approvato le nuove Linee guida nella determinazione delle spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti che contengono importanti modifiche rispetto al regime passato, chiarimenti sulla gestione delle scelte e relativi costi dei figli anche in regime di affidamento esclusivo e una grande novità in merito ai minori con disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a) Dlgs 62/2024 alle cui maggiori spese viene dedicato un capitolo specifico.

Tra le principali modifiche si segnala che le nuove linee guida considerano la spesa per la mensa scolastica, prima considerata una spesa ricompresa nel mantenimento ordinario e quindi a carico del genitore prevalentemente collocatario, spese straordinaria e quindi extra-assegno di natura essenziale, quindi obbligatoria, per la quale pertanto non è richiesto il preventivo consenso dei genitori.

Così pure rientra tra le spese straordinarie obbligatorie quella relativa alla baby-sitter nel caso in cui entrambi i genitori lavorano ed i figli frequentano le scuole primarie di primo e secondo grado.

Altra importante modifica è la previsione di pagamento diretto – nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente – da parte di ciascun genitore quando la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori.

Qui il link con il testo integrale del nuovo protocollo che ora andremo ad analizzare nello specifico.

Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo; in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. E quindi fondamentale che i genitori comunichino efficacemente tra loro e condividano e concordino tra loro ogni scelta che riguarda i figli.

Cos’è incluso nell’assegno di mantenimento?

L’assegno di mantenimento periodico (corrisposto per 12 mensilità) è finalizzato a coprire tutte le esigenze ordinarie del figlio, sia se minore, sia se maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente (o con disabilità). Tra queste rientrano, ad esempio:

  • Vitto quotidiano
  • Quota parte delle spese domestiche (affitto, utenze, tassa rifiuti, condominio, pulizie)
  • Abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione)
  • Materiale scolastico di base (cancelleria)
  • Farmaci da banco per esigenze comuni e ricorrenti

Nei casi in cui per ragioni oggettive risulti difficoltoso per il genitore con cui vive prevalentemente il figlio ottenere il consenso dell’altro genitore ad affrontare la spesa straordinaria ovvero ad ottenerne il rimborso l’assegno di mantenimento periodico può essere omnicomprensivo delle spese extra assegno ordinariamente previste per l’educazione, la crescita e la cura del figlio.

Cosa sono le spese straordinarie?

Le spese straordinarie o extra assegno sono invece tutte  quelle spese che presentano almeno  uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità  (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o  la voluttuarietà (funzionale). Tali spese possono ancora essere suddivise in spese essenziali, e quindi obbligatorie, che come tali non necessitano il preventivo accordo, ma che è necessario documentare per ottenerne il rimborso e spese non essenziali, per le quali è invece necessario il consenso dell’altro genitore per poterne ottenere il rimborso.

Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:

– spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:

  1. a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
  2. b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nel caso di urgenza;
  3. c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente nel caso di urgenza;
  4. d) tickets sanitari;
  5. e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
  6. f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista  anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;

– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:

  1. a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
  2. b) cure termali e fisioterapiche;
  3. c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
  4. d) farmaci omeopatici;

– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:

  1. a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
  2. b) libri di testo;
  3. c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
  4. d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
  5. e) assicurazione scolastica;
  6. f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
  7. g) gite scolastiche senza pernottamento;
  8. h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all’istituto scolastico;
  9. i) mensa scolastica;

– spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 

  1. a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
  2. b) gite scolastiche con pernottamento;
  3. c) corsi di recupero e lezioni private;
  4. d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all’estero per la frequentazione di istituti privati;
  5. e) alloggio presso la sede universitaria;

– spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:

  1. a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
  2. b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
  3. c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell’orario di lavoro dei genitori;

– spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:

  1. a) corsi di lingue;
  2. b) corsi di musica e strumenti musicali;
  3. c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte);
  4. d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, etc.);
  5. e) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all’estero, stage sportivi e vacanze senza  i genitori;
  6. f) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esami);
  7. g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
  8. h) spese per l’acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc.tablet).

Figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. A, d. lgs. 62/2024

Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. A, d. lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano:

  1. Beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
  2. Alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
  3. Abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
  4. Presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
  5. Assistenza a domicilio e per scopi educativi o di istruzione;
  6. Partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
  7. Frequenza di centri diurni;
  8. Veicoli, anche modificati, di costante utilizzo;
  9. Patente, bollo e assicurazione se obbligatori per i veicoli di cui alla lettera h);
  10. Costi provati dei cani guida;

Il tutto salvo eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.

 

Come avviene il rimborso delle spese straordinarie in favore del genitore anticipatario?

Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto  il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all’altro genitore con modalità idonea a comprovarne l’avvenuta ricezione(per esempio a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione), la documentazione comprovante l’esborso sostenuto all’altro genitore entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.

Conoscere la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie è fondamentale per evitare conflitti e tutelare il benessere dei figli. La chiarezza sugli obblighi economici reciproci aiuta entrambi i genitori a partecipare in modo equo e responsabile alla crescita dei figli, mantenendo un equilibrio tra doveri e diritti.